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Runts e pubblica amministrazione
#1
Un'associazione non iscritta al RUNTS può godere delle agevolazioni previste invece per gli ETS in tema di rapporti con la Pubblica Amministrazione?
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#2
Il d.lgs. n. 117/2017 prevede una serie di agevolazioni per gli Enti del Terzo Settore – ETS che coprono un ampio spettro di settori. Si va da una fiscalità agevolata, al regime dei volontari sino ad arrivare agli istituti di “collaborazione rafforzata” con la Pubblica Amministrazione, quali la coprogrammazione, coprogettazione e il convenzionamento. Il requisito essenziale per accedere a questi strumenti e facilitazioni, tuttavia, è l’avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore – RUNTS, che può avvenire ex novo oppure per trasmigrazione da altri registri preesistenti.

Sicuramente, pertanto, la mancata iscrizione preclude dalla possibilità di accedere a questi vantaggi; nondimeno, da ciò consegue pure che l’ente non iscritto non possa fare parte della c.d. galassia del terzo settore, rimanendo in un “limbo” dalla disciplina a volte poco chiara.

Il regime giuridico degli enti non iscritti permane quello civilistico generale. Dunque, essenzialmente, questi risultano disciplinati in primo luogo ad opera degli artt. 14 e ss. del Codice civile, ed in particolare dall’art. 36 per le associazioni non riconosciute. Con riguardo, invece, al relativo regime fiscale, si applicherà invece in primis il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), con differenziazione del regime di imposta a seconda che si svolga o meno attività commerciale – la quale ultima rileverà eventualmente anche ai fini dell’applicazione delle ulteriori imposte sulle transazioni commerciali.

Occorre però precisare che gli enti esclusi subiscono l’ulteriore limitazione di non poter in nessun caso utilizzare una denominazione che appaia in qualche modo tendenziosa o possa trarre in inganno circa la propria reale natura di enti esterni alla galassia del terzo settore. Infatti, l’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 117/2017 prevede che “L’indicazione di ente del Terzo settore o dell’acronimo ETS, ovvero di parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, non può essere usata da soggetti diversi dagli enti del Terzo settore”. Queste ultime sono solamente quelle iscritte al RUNTS. Analoga previsione è prevista con specifico riferimento alle ODV (art. 32, comma 3), alle APS (art. 35, comma 5) e agli enti filantropici (art. 37, comma 2).

https://terzosettore.info/enti-non-iscri...nseguenze/
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